SCHEDA INFORMATIVA - ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
INFORMAZIONI
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale “una tantum” concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si tratta di un beneficio economico a favore di madri disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino sotto i 6 anni di età.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali similari, tranne che per la quota differenziale, nel caso in cui alla madre sia già stato riconosciuto un trattamento economico ma inferiore a quello previsto dal presente assegno.
La soglia ISEE di accesso e l'importo dell'assegno sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica annualmente l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali; per l’anno 2024 l’importo della prestazione, in misura piena, è pari a 404,17 euro mensili per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85 euro (G.U. n. 31 del 07.02.2024).
A CHI SI RIVOLGE
Per poter accedere alla prestazione sociale occorre possedere i seguenti requisiti:
• essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano e che non siano già beneficiarie di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
• aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
• essere residenti nel Comune dove si presenta l’istanza;
• essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento di presentazione della domanda; in specifico le richiedenti extracomunitarie o apolidi devono possedere uno dei seguenti requisiti:
- essere titolari permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiari di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- essere titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- essere titolari di prestazione sussidiaria;
- essere familiari o superstiti di cittadini con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- essere titolari di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 Stati membri dell’Unione Europea o siano famigliari o superstiti di persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 Stati membri dell’Unione Europea;
• avere un I.S.E.E. non superiore a 20.221,13 euro per l’anno 2024.
CASI PARTICOLARI
L’Assegno di Maternità può essere richiesto anche dal padre MA solo nei seguenti casi:
1 – se la madre ha abbandonato il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente in Italia al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la stessa famiglia anagrafica e non sia in affidamento presso terzi;
2 – in caso di decesso della madre del neonato (Art. 11 DPCM n. 452 del 21.12.20000)
DOCUMENTI NECESSARI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda compilata, sottoscritta e corredata di tutti i documenti richiesti va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Passirano, o trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.passirano.bs.it, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- attestazione ISEE, e relativa DSU, in corso di validità e con nucleo famigliare comprendente il nuovo nato;
- copia del documento di identità della richiedente e dell’eventuale titolo di soggiorno;
- eventuale decreto di adozione o di affidamento preadottivo;
- IBAN del Conto corrente bancario o postale intestato o cointestato alla madre richiedente.
Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Passirano al seguente link https://comune.passirano.bs.it/menu/1533043/minori-famiglie
La domanda compilata, sottoscritta e corredata di tutti i documenti richiesti
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L’Ufficio Servizi Sociali, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), procederà con l’emissione del dispositivo e la successiva trasmissione all’INPS.
L’INPS provvederà ad accreditare sul conto corrente o sul libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma.
L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.
COSTO PER IL CITTADINO
Il Servizio è gratuito