SCHEDA INFORMATIVA - ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI (ANF)
INFORMAZIONI
È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal primo marzo 2022. Conseguentemente per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. L'importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili.
L'assegno non costituisce reddito a fii fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo genaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.
A CHI SI RIVOLGE
Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti requisiti nell’anno 2022:
- avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
- avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.955,98 (per l’anno 2022);
- essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
- essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi Terzi:
- titolari del permesso di soggiorno UE oper soggiornanti di lungo periodo;
- familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolati del diritto di soggiorno di lungo periodo e permanente;
- titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- titolati di protezione sussidiaria;
- cittadini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.lgs. 40/2014;
- che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familairi o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
DOCUMENTI NECESSARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda va presentata presso l’ufficio Protocollo del Comune di Passirano, sito in Piazza Europa 16 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
All’istanza dovrà essere allegata attestazione ISEE, e relativa DSU, in corso di validità, copia del documento di identità della richiedente e dell’eventuale titolo di soggiorno;
Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Passirano nella presente sezione.
All’Ufficio Servizi Sociali compete poi la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, l’emissione del dispositivo e la successiva trasmissione all’INPS.
COSTO PER IL CITTADINO
Il servizio è gratuito.